30 Paesi UE/SEE
Procedura centralizzata obbligatoria
La produzione prevista mediante tecnologia del DNA ricombinante colloca il candidato nell’ambito della procedura centralizzata obbligatoria ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004, articolo 3, paragrafo 1, e allegato, punto 1.
Lo sviluppo seguirà i requisiti farmaceutici europei, le pertinenti linee guida EMA e ICH e gli obblighi applicabili alle combinazioni integrate farmaco-dispositivo. Alla valutazione scientifica EMA e al parere del CHMP segue la decisione della Commissione europea sull’autorizzazione all’immissione in commercio.

